création de société en Bulgarie
création de société en Irlande

I paesi che offriamo, per ottenere il numero di partita IVA comunitaria in modo meno vincolante, sono:

Irlanda del Nord + N° intra-com / Imposta sulle società 15%*

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Bulgaria + N° intra-com / Imposta sulle società 10%

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TVA-intra-comunitaria

Dal 1º gennaio 2020, nuove regole sul commercio dell’UE sono entrate in vigore, alcune delle quali sono state immediatamente applicate da quella data, mentre altre sono state trasposte successivamente dalla legge n. 49/2020 del 24 agosto, ma con effetto retroattivo.

La direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018, che ha modificato la direttiva IVA (direttiva 2006/112/CEE), ha proposto l’adozione da parte degli Stati membri di misure per migliorare le regole applicabili alle operazioni transfrontaliere che avrebbero dovuto essere trasposte entro il 31 dicembre 2019.

Queste misure, chiamate “pacchetto legislativo di correzioni rapide” in materia di IVA, includono i seguenti punti:

  • Assegnazione di un nuovo ruolo al numero di identificazione IVA dell’acquirente nell’ambito delle consegne intracomunitarie esentate;
  • Approvazione di una disposizione legale che descrive i documenti di trasporto idonei per presunzione del trasporto intracomunitario di merci ai fini dell’applicazione dell’esenzione IVA sulle consegne intracomunitarie mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio del 4 dicembre 2018, che ha modificato il regolamento di esecuzione dell’IVA (UE) n. 282/2011 – “Regolamento”. Questa regola è entrata in vigore il 1º gennaio 2020;
  • Adozione di uno schema di semplificazione applicabile ai dispositivi di stoccaggio su richiesta;
TVA intra-communautaire
  1. Nuovo ruolo del numero di identificazione IVA dell’acquirente

L’inclusione nel sistema di validazione del numero di IVA (sistema VIES) del numero di identificazione dell’acquirente rilasciato da uno Stato membro diverso da quello da cui i beni sono spediti, combinata con la loro comunicazione al venditore dei beni, diventa una condizione di merito necessaria per l’applicazione dell’esenzione dal trasferimento di beni prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regime IVA applicabile alle operazioni intracomunitarie (RITI), oltre alla prova del trasporto intracomunitario dei beni. Finora, l’iscrizione al VIES era solo una condizione formale per tale esenzione.

Questa esenzione cessa anche di applicarsi se il venditore non presenta lo stato riepilogativo corrispondente, tranne nei casi debitamente giustificati in cui il soggetto rimedi al difetto presentando lo stato mancante.

Anche se molti soggetti si attengono già a questa procedura, l’entrata in vigore di questa regola, adattata all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del RITI, rafforza l’importanza della conferma dell’iscrizione dell’acquirente nel sistema VIES, poiché il mancato rispetto di tale requisito può comportare l’obbligo di fatturare l’IVA sulla consegna intracomunitaria di beni corrispondente, nonché di presentare lo stato riepilogativo relativo.

2 – Prova del trasporto nelle consegne intracomunitarie di beni

La prova del trasporto intracomunitario è la principale condizione di merito per l’applicazione dell’esenzione IVA alle consegne intracomunitarie di beni prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del RITI.

Queste regole non avevano alcuna disposizione legale nella nostra legislazione e l’Amministrazione Fiscale (AF) ha emesso istruzioni amministrative ad hoc per chiarire i documenti ritenuti appropriati a tale scopo.

Tuttavia, al fine di affrontare le frodi che interessano tali operazioni, l’articolo 45-A del regolamento sopra menzionato prevede ora regole specifiche sulla presunzione di trasporto intracomunitario, di cui la responsabilità è attribuita al venditore o all’acquirente delle merci. La circolare n. 30218/2020, del 3 febbraio, riproduce tali regole.

Queste nuove regole impongono un rigoroso controllo della documentazione di trasporto. Quando il venditore è responsabile del trasporto, sono richiesti solo due documenti. Tuttavia, quando l’acquirente è responsabile di tale trasporto, sono necessari tre documenti per realizzare tale presunzione. Questa situazione rende il compito dei soggetti ancora più difficile, poiché la maggior parte dei documenti è sotto il controllo dell’acquirente in quest’ultimo caso, mentre è il venditore del bene a dover determinare l’applicazione dell’esenzione IVA.

A tal proposito, sottolineiamo che l’AF ha precisato nelle sue istruzioni che, per essere considerati documenti di prova validi, i CMR devono essere firmati dal rispettivo acquirente. Inoltre, l’AF precisa anche che i documenti giustificativi corrispondenti devono essere emessi da entità indipendenti, riducendo così le prove disponibili.

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Tenuto conto di queste nuove regole, raccomandiamo una revisione delle procedure adottate per confermare che questi nuovi requisiti applicabili alle consegne intracomunitarie di beni siano rispettati.

Quando l’acquirente si occupa del trasporto, è consigliabile allegare alla fattura, per la fornitura della merce, una bozza di dichiarazione, da restituire dall’acquirente con i documenti giustificativi necessari per attestare la ricezione della merce. Allo stesso tempo, è opportuno avvertire l’acquirente del bene che in caso di mancata restituzione della suddetta dichiarazione entro il decimo giorno del mese successivo alla consegna del bene, l’IVA dovrà essere liquidata e il corrispondente risarcimento finanziario sarà addebitato su eventuali crediti.

3 – Disposizioni relative agli stock su chiamata

Lo schema di semplificazione stabilito all’articolo 7-A del RITI dalla legge n. 49/2020, del 24 agosto, consente ai soggetti passivi non residenti privi di stabile organizzazione nel paese di rinunciare all’iscrizione all’IVA al momento del trasferimento di beni da un altro Stato membro nel territorio entro un anno, a un altro soggetto passivo, a condizione che conoscano la sua identificazione in quel momento e che siano soddisfatte anche altre condizioni.

In questo caso, è considerato esistente un solo trasferimento intracomunitario di beni quando la proprietà dei beni viene trasferita al destinatario entro questo periodo di un anno.

Secondo la circolare n. 30225/2020, del 2 ottobre, questo periodo di un anno è calcolato dalla data di arrivo delle merci nello Stato membro di destinazione.

In caso di sostituzione del soggetto passivo destinatario del bene, la situazione è mantenuta sotto determinate condizioni, così come se il bene ritorna nello Stato membro di origine prima della fine del periodo di un anno.

Se, dopo un anno, il potere di disporre dei beni non viene trasferito come concordato, o se, entro questo periodo di un anno, i beni (i) vengono trasferiti a una persona diversa da quella registrata nel registro indicato di seguito, (ii) vengono spediti al di fuori dell’Unione europea o verso uno Stato membro diverso da quello di origine, (iii) vengono distrutti o rubati, o (iv) se altre condizioni non sono più soddisfatte, il soggetto passivo non residente è considerato effettuare un’acquisizione intracomunitaria di beni sul territorio per la quale è dovuta l’IVA e a cui si applicano le rispettive obbligazioni di dichiarazione e di pagamento.

Azioni

L’applicazione di tali disposizioni richiede il completamento di determinate formalità di controllo sia da parte del venditore che dell’acquirente dei beni.

Per quanto riguarda il venditore, oltre a dichiarare il trasferimento nello stato riepilogativo del periodo in cui inizia il trasporto delle merci, il venditore deve anche mantenere una contabilità separata delle merci trasferite verso un altro Stato membro nell’ambito del presente regime, integrando le informazioni elencate al paragrafo 10 della Circolare n. 30218/2020, del 3 febbraio (che riproduce l’articolo 54-A del regolamento). Se il venditore è assistito da un depositario o da un magazziniere, quest’ultimo deve anche controllare una parte di tali informazioni.

Per quanto riguarda la presentazione dello stato riepilogativo, e considerato che questa disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 e che il nuovo modello di stato riepilogativo adattato a queste nuove regole è stato omologato solo il 10 settembre, gli stati rispettivi che non sono stati presentati o che devono essere sostituiti a questo scopo devono essere presentati entro il 31 dicembre 2020, come indicato nella Circolare n. 30226/2020, del 2 ottobre.

Nei confronti dell’acquirente dei beni, deve anche registrare nei propri sottoconti i beni che riceve nell’ambito del presente dispositivo al fine di consentire il controllo della sua applicazione, completato anche dagli elementi elencati al punto 10 della circolare n. 30218/2020, del 3 febbraio.

Raccomandazioni

Considerato che molti numeri di partita IVA di entità non residenti sono stati richiesti per affrontare queste situazioni in assenza di una regola di semplificazione nella normativa nazionale, suggeriamo di riesaminare questi numeri di partita IVA per confermare la possibilità della loro cancellazione se sono soddisfatte le condizioni necessarie per l’applicazione del presente regime.

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4 – Transazioni in catena

Le nuove regole mirano a determinare in quale Stato membro si presume che avvenga il trasferimento intracomunitario di beni esenti da IVA quando vi sono trasferimenti successivi di beni che coinvolgono almeno tre parti e i beni vengono spediti da uno Stato membro a un altro Stato membro, cioè quando vi è un solo trasporto intracomunitario.

La consegna intracomunitaria è attribuita al “soggetto intermediario” (o “operatore intermediario” ai sensi della direttiva menzionata) e le operazioni rimanenti della catena sono qualificate come trasferimenti interni. Questo soggetto deve essere in possesso del numero di partita IVA dello Stato membro al quale è assegnato il trasporto intracomunitario delle merci e, di conseguenza, il trasferimento della stessa natura. Il “soggetto intermediario” non può quindi essere il primo fornitore della catena.

Questa misura deriva dall’adozione di una regola comune a tutti gli Stati membri, che riflette la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia, recepita nel nostro diritto interno all’articolo 14, paragrafi 3-5, del RITI.

Raccomandazioni

Sottolineiamo che anche queste transazioni in catena devono rispettare le regole relative all’identificazione ai fini dell’IVA della persona che acquista i beni e alla prova del trasporto sopra indicate.